Dirigenti decaduti: nulli gli atti senza delega

La Corte di Cassazione punta il dito contro le deleghe alla sottoscrizione che devono rispondere a specifici requisiti a pena di nullità degli accertamenti emessi.

Con tre sentenze emesse tutte il 9 novembre 2015 (n. 22800, 22802 e 22810), di cui due hanno dato ragione al contribuente ed una all’Agenzia delle Entrate, la suprema Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento sottoscritti da dirigenti decaduti siano validi. Ha però puntualizzato che, nel caso di firma apposta da impiegati della terza area su delega del capo Ufficio, l’eventuale invalidità della delega si ripercuote sull’atto firmato, rendendolo nullo. Questi i tre requisiti la cui presenza è necessaria per la validità delle deleghe le quali:
1) devono contenere il nominativo del funzionario delegato (non possono essere conferite “in bianco”);
2) devono essere rilasciate per un periodo di tempo delimitato;
3) devono indicare i motivi per i quali si rendono necessarie.

Il contribuente, inoltre, ha tutto il diritto di contestare, nel ricorso, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’atto di accertamento e, in tal caso, è onere dell’Amministrazione finanziaria fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché dell’esistenza della delega in capo al delegato, rispettosa dei tre requisiti sopra delineati.

In particolare, con la sentenza n. 24492 depositata il 3 dicembre 2015, la Suprema Corte ha confermato il recente indirizzo ribadendo che gli avvisi di accertamento e quelli in rettifica sono nulli tutte le volte che non risultino sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Ove il contribuente contesti nel ricorso la validità dello specifico atto di delega  e/o l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva, spetta all’Amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnatamente sulla parte pubblica) sia in base al principio della vicinanza della prova in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente.

Chi viene raggiunto da un avviso di accertamento firmato da un soggetto delegato, pertanto, deve avanzare, nell’atto introduttivo del giudizio,  la specifica richiesta di verifica della delega  e deve prestare molta attenzione alla redazione del ricorso onde evitare di incorrere in errori che possano comportare l’inammissibilità dei motivi introdotti, com’è stato rilevato dalla Corte di Cassazione in due delle sentenze precedentemente citate.

Proprio l’invalidità della delega e del potere di firma del delegato sono stati i motivi per i quali lo Studio Reggi ha ottenuto la prima sentenza italiana che ha annullato un avviso di accertamento per illegittimità della sottoscrizione.

 

Ascolta l’intervista rilasciata da Maurizio Reggi a Radio24


Per saperne di più scarica le sentenze della Corte di Cassazione:

sentenza n. 22800
sentenza n. 22802
sentenza n. 22810
sentenza n. 24492

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