Condannata Agenzia Entrate a risarcire 45.000 euro

Lo Studio Tributario di Maurizio Reggi ha ottenuto la condanna dell’Agenzia delle Entrate a risarcire, al proprio cliente, quarantacinquemila euro di spese di giudizio. Si tratta della sentenza n. 78/06/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova e depositata l’11 febbraio 2015. La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva contestato l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestazioni poi ritenute infondate dai giudici patavini. La severità della condanna sembrerebbe derivare anche dal comportamento dell’Ufficio che ha negato il contraddittorio preventivo, ritenendolo “inutile”.
Dagli atti del processo si rileva che la contribuente era una società sistematicamente a credito di IVA in quanto effettuava vendite esclusivamente ad esportatori abituali. A seguito della notifica del verbale di constatazione aveva chiesto di essere invitata per un contraddittorio al fine di fornire ulteriori chiarimenti. L’art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000), infatti, prevede che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. Fra le richieste, la società aveva fatto presente l’importanza del contradditorio preventivo in quanto la notifica degli avvisi di accertamento avrebbe comportato il blocco dei rimborsi IVA chiesti, come poi avvenuto, e la restituzione di quelli ottenuti, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 6 (ora comma 9), del D.P.R. 633/72, con gravissimo danno e possibili ripercussioni sulla sua stessa esistenza. Ciò nonostante la locale Direzione Provinciale aveva notificato gli avvisi di accertamento nelle cui motivazioni aveva risposto alle argomentazioni della contribuente, dimostrando di averle valutate e non condivise, ma aveva rilevato <<l’inutilità di dar seguito alla richiesta di invito per un contraddittorio>>.
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha accolto i ricorsi soprattutto nel merito, riconoscendo l’insussistenza delle violazioni contestate, ma l’entità del rimborso spese disposto (di cui 8.500,00 euro per contributo unificato), induce a pensare alla dichiarata inutilità, riferita nella parte descrittiva della sentenza.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo sent. 19667 del 19 settembre 2014), l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario da attuare anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, la cui violazione determina la nullità dell’atto impositivo notificato. Col diniego, risultano violati i principi di cooperazione tra amministrazione e contribuente, di collaborazione, di buona fede e di tutela dell’affidamento (tutti espressi nel citato Statuto) nonché i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva, di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (artt. 97, 53 e 3 della Costituzione) che, ponendosi quali fondamenti dello Stato di diritto e canoni di civiltà giuridica, impongono l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo al fine di garantire, ad entrambe le parti, l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria proprio in virtù del dialogo, con riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso.

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