Primo annullamento di atto firmato da dirigente decaduto

Lo Studio Tributario di Maurizio Reggi ha ottenuto la prima sentenza italiana che ha annullato un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza aver sostenuto il concorso pubblico. Si tratta della sentenza n. 3222/25/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 10 aprile 2015 (pres. Verniero, relatore Ingino).
Il cliente era un imprenditore individuale che era stato raggiunto da un avviso di accertamento con cui erano state contestate svariate violazioni ai fini Irpef, Irap ed IVA. Il ricorso presentato dallo Studio Tributario di Maurizio Reggi aveva sollevato numerosi vizi dell’atto notificato fra cui: l’inesistenza della notifica, la nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamento “impoesattivi”, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, l’illegittimità della verifica subita, l’omissione del contraddittorio, nonché l’infondatezza dei rilievi operati dai verificatori e vari vizi di merito.
La Commissione Tributaria ha ritenuto sufficiente, ai fini della decisione, l’illegittimità dell’atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso. L’art. 42 del D.P.R. 600/73 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della “carriera direttiva” da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’Ufficio (il Direttore Provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato. Nel ricorso era stato espressamente chiesto in giudizio che l’Ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’Ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 5619 del 26 novembre 2013) fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza aver superato alcun concorso pubblico. La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che ha consentito tale conferimento di incarichi (art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44) pur avendo ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ricorrere all’istituto della delega a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale. La delega vale anche per gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, ma se il contribuente lo chiede nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate deve produrla in giudizio e deve provare che il funzionario delegato sia della “carriera direttiva”.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013) ha ritenuto che incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio.
Si tratta di un successo importante che apre la strada a molteplici altri ricorsi analoghi.


Sentenza CTR MI 19 maggio 2015 n 2184 13 2015
Sentenza CTP LE 21 maggio 2015 n 1789 02 15
Sentenza CTP CB 21 maggio 2015 n 784 3 15
Libero 23 aprile 2015 prima pagina
Libero 23 aprile 2015 pagina 3
Italia oggi 22 aprile 2015
Il Sole 24 Ore 22 maggio 2015
Corriere della Sera 22 aprile 2015 pag 37
Sentenza 3222 25 15
Sentenza CTR MI 25 giugno 2015 n 2842 15
Sentenza CTR MI 22 luglio 2015 n 3446 15