Germania «assolta» con lo sconto al 50%

Per i mezzi utilizzati in modo promiscuo, la Corte di giustizia delle comunità europee non ha autonomamente fissato un’idonea percentuale forfettaria di detraibilità, anche perché non le compete, ritenendo chedebbaessere applicata la regola generale, valida per tutti gli altri beni relativi all’attività: la detrazione deve essere operata in funzione dell’effettivo utilizzo del mezzo secondo un criterio soggettivo. Ogni soggetto passivo, pertanto, dovrà valutare il reale utilizzo dell’autovettura, del motociclo o del ciclomotore, operando la conseguente detrazione dell’Iva. Per il futuro il legislatore italiano dovrà disciplinare questa situazione, anche al fine di prevenire frodi ed evasione fiscale, fissando un’idonea percentuale di detraibilità forfettaria.
E potrà comunque ispirarsi alla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia. Glieurogiudici, infatti, sisono già espressi sulla questione, ritenendo congrua una quota di detraibilità pari al 50 per cento. Nella sentenza sulla causa C-17/01 del 29 aprile 2004, pronunciataneiconfrontidella Germania, la Corte ha ritenuto che la difficoltà per il soggetto passivo di predeterminare la proporzione dell’usoafini privatioprofessionalidel veicolo, la necessità disemplificare la riscossione dell’Iva, la difficoltà, in occasionedei controlli, diaccertare con precisione quale uso sia stato fatto del veicolo e la scoperta di irregolarità in occasionediquasitutti icontrolli, siano tutti motivi idonei a far ritenere idonea la detrazione forfettaria dell’Iva consentitaall’epoca dalle leggi tedesche nella misura del 50 per cento….


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