In fuorigioco la proroga degli accertamenti

Fra le prime “vittime” del ruolo attribuito dalla Corte di cassazione allo Statuto del contribuente potrebbe
esserci proprio la Finanziaria 2003.
L’articolo 10 della legge 289/02 ha, infatti, allungato di un anno il tempo a disposizione del Fisco per notificare
gli avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie
previste dalla Finanziaria.
Gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e gli avvisi di rettifica ai fini Iva devono essere notificati
entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (entro il quinto anno per gli
avvisi di accertamento relativi a dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1998). Con la nuova norma i tempi
diventano di cinque anni (sei per gli avvisi di accertamento relativi a dichiarazioni dei redditi presentate fino al
1998).
L’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente stabilisce, invece, che . L’articolo 1, inoltre, prevede che le
disposizioni dello stesso Statuto, fra cui quelle dell’articolo 3, costituiscono principi generali dell’ordinamento
tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Il che significa
che se una legge successiva introduce una nuova norma che contrasta con lo Statuto deve contenere anche
l’indicazione espressa di deroga. In mancanza la nuova norma non sarebbe valida e la deroga resterebbe
senza effetto.
Così dovrebbe essere per la disposizione della Finanziaria che proroga i termini per la notifica degli avvisi di
accertamento e di rettifica, perché non include alcuna deroga espressa all’articolo 3, comma 3 dello Statuto.
Anche se quest’ultimo è stato promulgato con legge ordinaria che, nella gerarchia delle fonti, ha la stessa forza
della Finanziaria, è pure vero che l’iter parlamentare per l’approvazione è stato particolarmente lungo e
articolato, ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche e ha espresso una volontà e un proposito
particolarmente sentito dal legislatore, difficilmente abrogabile o derogabile tacitamente da una legge
successiva.
La prova è offerta dall’articolo 31, comma 16 della stessa Finanziaria che, nel prorogare di un anno i termini
per la liquidazione e l’accertamento Ici, riporta l’espressa deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto. Se la
Finanziaria non sarà modificata ci sarà, dunque, un motivo in più per ricorrere contro eventuali avvisi di
accertamento emessi in contrasto con le disposizioni dello Statuto.
I termini ai quali si riferisce la norma di deroga dovrebbero, poi, essere solo quelli che non sono ancora spirati
al 1^ gennaio 2003, data di entrata in vigore della Finanziaria. Tutti gli avvisi che avrebbero dovuto essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2002, ma che non lo sono stati, non dovrebbero, dunque,
poter rivivere….


Apri l’articolo completo in PDF

Apri l'articolo completo in PDF

Blog Attachment
  • banche_dati_sole24ore
  • dati-banca
  • banca_dati