Resta l’obbligo di compilare il registro dei corrispettivi

Per i soggetti che non hanno chiesto la dispensa da adempimenti per operazioni esenti prevista dall’articolo
36bis
del Dpr 633/72 permane, invece, l’obbligo di registrare le operazioni di trading online nel registro dei
corrispettivi di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72. L’annotazione globale dei corrispettivi giornalieri deve essere
eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate anche se il concreto adempimento può
essere eseguito entro quello successivo non festivo. Se la registrazione è effettuata mediante macchine
elettrocontabili deve essere eseguita entro 60 giorni dalla data in cui le operazioni avrebbero dovuto essere
annotate.
É da tener presente inoltre che, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi
meccanografici è regolare anche se i dati relativi all’esercizio in corso non sono stampati su carta, ma sono
stati memorizzati nel computer entro i termini di legge e possono essere stampati a semplice richiesta degli
organi competenti e in loro presenza anche durante controlli e ispezioni. Resta, però, fermo l’obbligo di tener
conto, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel
periodo cui le registrazioni si riferiscono.
Le sanzioni. Chi viola questi obblighi è punito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/97, con la
sanzione amministrativa compresa fra il 5 e il 10% dei corrispettivi non registrati, mentre se la violazione non
rileva ai fini del reddito si applica la sanzione da lire 500mila a lire 4 milioni.
Oggi il contribuente ha la possibilità di scegliere se:
* continuare a documentare le operazioni in esame con l’emissione della fattura (che resta facoltativa) con
indicato, in luogo dell’ammontare dell’imposta il titolo di esenzione (es. operazione esente: articolo 10, comma
1, n. 4, Dpr 633/72);
* applicare le nuove disposizioni…


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