RW: norma non retroattiva sentenza Cassazione n. 2662 /2018

Non sono accertabili le disponibilità estere detenute in Paesi Black list ante 2009 (polizze Credit Suisse “Life Portfolio International”, lista Falciani, lista Pessina, lista Vaduz, Panama Papers, Paradise Papers, ecc.). Sono invece irrogabili le sanzioni da omessa presentazione del quadro RW. Secondo la sentenza (ordinanza) n. 2662 del 2 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, la norma di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, che ha introdotto la presunzione di sottrazione a tassazione delle disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata senza averle indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, non è retroattiva e non può essere applicata a disponibilità detenute prima della sua entrata in vigore. Questo a causa dell’introduzione dell’inversione dell’onere della prova da essa disposto a favore dell’Amministrazione finanziaria. Dal 2009, infatti, è il contribuente a dover provare di aver assoggettato a tassazione tali somme. La suprema Corte ha precisato che il contribuente, non avendo avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione prima della novella legislativa, ora vedrebbe pregiudicato il suo diritto alla difesa previsto dagli articoli 3 e 24 della Costituzione se il citato articolo 12 fosse applicabile retroattivamente. Ha anche aggiunto che tale norma non può essere considerata “procedimentale” con conseguente applicazione “retroattiva”, cioè ad accertamenti relativi ad anni antecedenti come, invece, preteso dall’Amministrazione finanziaria, perché è stata inserita fra le norme di diritto sostanziale e, quindi, è anch’essa sostanziale sulla base del criterio della “sedes materiae”. La suprema Corte ha, pure, trovato modo di “rimproverare” l’Amministrazione finanziaria la quale “insiste” nel ritenere che la disposizione in oggetto abbia natura procedimentale. Già prima della pronuncia della suprema Corte, infatti, almeno 38 sentenze erano state emesse da Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali a favore della irretroattività della norma, costantemente citate e allegate nei ricorsi presentati dallo Studio Tributario di Maurizio Reggi.

Riguardo alle sanzioni irrogate per omessa presentazione del quadro RW, però, la suprema Corte ha rimandato gli atti del processo alla Commissione Tributaria Regionale affinché esaminasse gli altri motivi di ricorso e considerasse l’applicazione del principio del favor rei (applicazione della sanzione più favorevole). Ha, infatti, ritenuto esclusa ogni consequenzialità necessaria rispetto all’annullamento degli avvisi di accertamento. Secondo la suprema Corte, le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DL n. 167/1990, hanno un titolo autonomo che trova la sua ratio nell’elusione di un obbligo dichiarativo posto da una norma (art. 4, comma 1, del citato DL 167/90) che era già in vigore. Se ne deduce, perché la sentenza non lo esprime, che il raddoppio dei termini di accertamento di tale violazione previsto dall’art. 12, comma 2-ter, del citato DL n. 78/2009, costituisca norma procedimentale e possa trovare applicazione agli atti di contestazione relativi ad annualità i cui termini di accertamento non erano ancora decaduti alla data di entrata in vigore del DL n. 78/2009, cioè al 1° luglio 2009.

Questa vicenda è strettamente collegata a quella dei soggetti per i quali l’Amministrazione finanziaria ha presunto l’esistenza di polizze estere sottoscritte presso il Credit Suisse Life & Pension in Paesi a fiscalità privilegiata (ad es. Bermuda) che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi (sia nei quadri reddituali che nel quadro RW). Anche in tal caso gli accertamenti, che sono quasi tutti relativi agli anni dal 2005 al 2008,  sono stati notificati beneficiando della presunzione di sottrazione a tassazione delle somme  utilizzate per pagare i premi di sottoscrizione e del raddoppio dei termini di accertamento previsi dall’art. 12, comma 2-bis, del citato DL n. 78/2009 per le disponibilità finanziarie detenute in Paesi black list. I ricorsi vinti dallo Studio Tributario di Maurizio Reggi contro tali avvisi di accertamento hanno sollevato molti vizi di nullità fra cui, oltre a quello dell’irretroattività della norma, l’assenza di prove addotte dall’Amministrazione finanziaria per dimostrare l’esistenza delle disponibilità finanziarie estere. Ora, però, con la sentenza della Corte di Cassazione in commento, sarà sufficiente il vizio di decadenza dell’accertamento per ottenere l’annullamento degli atti impositivi notificati. Per gli anni successivi al 2009, invece, l’accertamento resta annullabile, oltre che per tutti gli altri vizi sollevati, anche grazie ad una recente pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità europee che sarà oggetto di un prossimo intervento su questo sito.

Per approfondimenti sulle polizze del Credit Suisse si veda: Credit Suisse: annullati gli accertamenti sulle polizze