Resta l’obbligo di compilare il registro dei corrispettivi
- Scritto da Studio Reggi
- Categoria Il Sole 24 ore
Per i soggetti che non hanno chiesto la dispensa da adempimenti per operazioni esenti prevista dall’articolo 36bis del Dpr 633/72 permane, invece, l’obbligo di registrare le operazioni di trading online nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72. L’annotazione globale dei corrispettivi giornalieri deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate anche se il concreto adempimento può essere eseguito entro quello successivo non festivo. Se la registrazione è effettuata mediante macchine elettrocontabili deve essere eseguita entro 60 giorni dalla data in cui le operazioni avrebbero dovuto essere annotate.
É da tener presente inoltre che, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è regolare anche se i dati relativi all’esercizio in corso non sono stampati su carta, ma sono stati memorizzati nel computer entro i termini di legge e possono essere stampati a semplice richiesta degli organi competenti e in loro presenza anche durante controlli e ispezioni. Resta, però, fermo l’obbligo di tenerconto, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le registrazioni si riferiscono.
Le sanzioni. Chi viola questi obblighi è punito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/97, con la sanzione amministrativa compresa fra il 5 e il 10% dei corrispettivi non registrati, mentre se la violazione non rileva ai fini del reddito si applica la sanzione da lire 500mila a lire 4 milioni.
Oggi il contribuente ha la possibilità di scegliere se: * continuare a documentare le operazioni in esame con l’emissione della fattura (che resta facoltativa) con indicato, in luogo dell’ammontare dell’imposta il titolo di esenzione (es. operazione esente: articolo 10, comma 1, n. 4, Dpr 633/72); * applicare le nuove disposizioni…

